Agenzia per il Rilancio degli Studi Musicali

Statuto

Agenzia Italiana per il Rilancio gli Studi Musicali (Ag.Ri.Mus.)

Statuto

Art. I

Costituzione

L'Ag.Ri.Mus. è costituita dagli enti sottoelencati:

Art. II

Finalità

L'Agenzia ha lo scopo di rilanciare gli studi musicali tra le persone non vedenti e ipovedenti, e anche con pluriminorazione, in relazione alle possibilità di ciascuno, all'età, alle opportunità offerte dalle strutture del territorio e alle opportunità offerte dalla tecnologia

L'agenzia persegue le sue finalità in sinergia con gli enti fondatori, dando la priorità alle necessità connesse con la formazione in senso lato, alla professionalizzazione, all'attività lavorativa.

Art. III

Fonti di finanziamento

L'agenzia opera attraverso i fondi degli Enti Fondatori

L'agenzia può attuare iniziative di raccolta fondi, su esplicita autorizzazione degli Enti Fondatori

L'agenzia può accettare donazioni, lasciti, previa autorizzazione degli Enti Fondatori;

L'agenzia può stipulare convenzioni con enti ed istituzioni pubbliche e private, richiedere compensi per la progettazione di servizi e/o iniziative, prevedere un ticket come corrispettivo di prestazioni ad enti e/o privati.

Art. IV

Organi

Sono organi dell'Agenzia:

Art. V

Gli Enti Fondatori

Gli Enti fondatori si riservano di modificare lo Statuto in qualsiasi momento ed hanno la facoltà di sciogliere l'Agenzia con atto deliberativo.

Art. VI

Il Comitato tecnico-operativo

Il comitato tecnico-operativo è costituito da tra esperti nominati dagli Enti Fondatori.

Il Comitato si riunisce di norma, due volte l'anno, ed ha i seguenti compiti:

Art. VII

Il Coordinatore tecnico

Compiti del Coordinatore tecnico sono i seguenti:

Art. VIII

Compiti dei promotori sul territorio

I promotori sul territorio hanno il seguente compito: rilanciare le attività musicali sul territorio.


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