1 INTEGRAZIONE SCOLASTICA: DIRITTO INVIOLABILE NON SUSCETTIBILE DI DEGRADAZIONE (Ordinanza del Tribunale di Roma n. 69789/2002) Ô risaputo che gli effetti applicativi conseguenti al varo di nuove normative su assetti precostituiti o addirittura cristallizzati, come quello caratterizzante la scuola italiana prima delle recenti riforme, possano essere di grande impatto. Noi operatori scolastici, da anni al servizio del sistema di istruzione, siamo abituati a vivere le fasi transitorie fra un regime normativo e l'altro, cercando - nel ginepraio delle norme spesso tra loro contradditorie - di mantenere fede ai valori costituzionali espressi dall'art. 34. Eppure, non nego di essere sconcertato innanzi alla circostanza che un coacervo mal coordinato di norme abbia potuto provocare una inaccettabile battuta d'arresto al processo di integrazione scolastica degli alunni diversabili in questo primo scorcio dell'anno scolastico 2003-2004. Mi riferisco a quanto previsto dall'art. 35, comma 7, della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003) che definisce, come destinatari delle attivit… di sostegno ai fini dell'integrazione scolastica, gli alunni il cui handicap sia certificato nei termini di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero "gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva". La citata norma, modificando le disposizioni del DPR 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unit… sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap), affida l'individuazione e la certificazione dell'handicap a nuovi e pi— rigorosi accertamenti collegiali da effettuarsi secondo modalit… e criteri previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di elaborazione, ponendo in tal modo un giro di vite alle presunte facili certificazioni di handicap. Proprio il ritardo nel varo delle indicazioni ministeriali ha indotto qualche Direzione scolastica regionale ad anticipare, arbitrariamente, i nuovi criteri di certificazione dell'handicap, riducendo di fatto il loro numero e quindi il numero dei posti di sostegno, laddove - in attesa di previsioni a carattere derogatorio - continuerebbe a trovare applicazione quanto previsto dal quadro normativo cosŤ composto: legge n. 448/1997 per la definizione del rapporto numerico di un posto di sostegno ogni 138 alunni; DM 141/1999 per il rapporto alunni-classi in presenza di alunno con handicap (massimo 25 alunni per classe in presenza di un solo disabile e 20 alunni in presenza di due alunni con handicap); DM 331/1998 per la definizione del monte ore di sostegno. L'intervento esplicativo della circolare ministeriale 7 marzo 2003, n. 27 non lascia alcun dubbio sull'illegittimit… dell'anticipata applicazione dei nuovi criteri di accertamento dell'handicap, che va, dunque, revocata e sostituita coi criteri usati negli anni precedenti. La citata circolare, inoltre, precisa che "la stessa legge n. 289/2002 dispone che la necessit… di istituire posti di sostegno in deroga debba essere valutata dal competente Direttore Regionale che provvede alle necessarie autorizzazioni". Questi brevi chiarimenti possono fornire ai genitori degli alunni disabili alcune coordinate imprescindibili intorno alle quali costruire il rapporto scuola-famiglia tanto celebrato nella riforma Moratti. Sopra ogni cosa, non dobbiamo mai dimenticare che l'esigibilit… del diritto all'educazione e all'istruzione per gli alunni diversabili non pu• essere messa in discussione, perchŠ come precisato da una celebre sentenza della Corte Costituzionale (n. 215/1987) "un'artificiosa interruzione dell'integrazione scolastica pu• essere causa di blocchi o regressione nella crescita della personalit… dell'alunno". Il Direttore Responsabile Prof. Pietro Piscitelli